Descrizione
Ordinanza n. 90 del 01.08/2025 che stabilisce il divieto per tutta la stagione sportiva 2025/2026, presso lo Stadio "Ughetto Di Febo”, di vendita e di somministrazione di bevande, il cui tasso alcolico sia superiore a 5 gradi e di bevande in contenitori di vetro, in plastica con il tappo e lattine, nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio, da 2 ore prima dell’inizio delle competizioni calcistiche a fine partita, e negli esercizi pubblici presenti nelle aree circostanti
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Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2025, 13:52