Salta al contenuto principale
Regione Abruzzo
Accedi all'area personale
Seguici su
Cerca

Adesione alla definizione agevolata

Rottamazione quinquies ai sensi dell’art. 1 co. 82-101 L. n. 199/2025 e della L. n. 88/2026 di conversione con modifiche del D.L. n. 38/2026

Data :

23 luglio 2026

Categorie:
Tributi
Argomenti:
Imposte
Adesione alla definizione agevolata
Municipium

Descrizione

S’informa la cittadinanza che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2026, il Comune di Silvi ha aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 co. 82-101 L. n. 199/2025 e della L. n. 88/2026 di conversione con modifiche del D.L. n. 38/2026. Eccone le informazioni necessarie:

Ambito di applicazione (cosa posso “rottamare”?):
Tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sono potenzialmente interessati dalla rottamazione, quindi, tutti i ruoli affidati in quel periodo ad Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione) per la riscossione coattiva dei tributi locali quali, ad esempio, ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, …, o per la riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.
Attenzione: P
er le procedure di recupero coattivo gestite tramite riscossione diretta da parte dell’ente, la disciplina della definizione agevolata non si applica. la c.d. rottamazione, dunque, trova applicazione solo se il recupero del credito era gestito da ade-r (agenzia delle entrate riscossione).

Vantaggi sulle somme dovute (cosa si “abbatte” aderendo alla definizione agevolata?): L’adesione alla definizione agevolata comporta l’abbattimento di diverse voci di debito, in maniera differente a seconda che si tratti di un’entrata tributaria o una sanzione amministrativa:
Ø  Per tributi (Imu, Tari, …) dovuto integralmente: quota capitale, spese di notifica e procedure esecutive stralciati integralmente: sanzioni, interessi, aggio di riscossione
Ø  Per sanzioni codice della strada dovuto integralmente: sanzione base, spese di notifica e procedure esecutive stralciati integralmente: interessi, maggiorazioni ex Lege 689/81, aggio di riscossione

Come fare per aderire e presentare l’istanza?  Il contribuente interessato dovrà presentare apposita istanza per manifestare la sua volontà di adesione alla sanatoria direttamente all’Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione), non al Comune, in via telematica secondo i criteri stabiliti dall’Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione). La pratica, dunque, verrà interamente lavorata ed evasa direttamente da Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione).

Quali sono i termini per gli adempimenti della definizione agevolata? Ai sensi dell’art. 10 quinquies D.L. n. 38 del 27/03/2026 conv. con modificazioni dalla L. n. 88 del 22/05/2026 il calendario delle scadenze previste per gli adempimenti è il seguente:
Ø  dal 15/10/2026 Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione) mette a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del proprio sito internet, tutti i dati utili per individuare quali cartelle possono essere “rottamate”;
Ø  tra il 16/10/2026 ed il 15/12/2026 il contribuente interessato dovrà presentare l’apposita istanza di adesione, esclusivamente in via telematica secondo i criteri che l’Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione) pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15/10/2026; si precisa che l’istanza, una volta presentata, potrà essere modificata o integrata entro il medesimo termine del 15/12/2026;
Ø  entro il 28/02/2027 Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione) comunicherà al contribuente che ha presentato l’istanza nei termini l’esatto ammontare complessivamente dovuto; la comunicazione conterrà le seguenti informazioni:
-          l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
-          l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
-          la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
-          i moduli di pagamento precompilati;
-          le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.
Ø  entro il 31/03/2027 dovrà avvenire il versamento del dovuto in unica soluzione, oppure il versamento della prima rata, qualora l’intero ammontare sia stato dilazionato. A tal proposito, in presenza di un piano dilazionato, si precisa che le scadenze potranno prevedere fino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari valore, così distribuite:
-          Per il primo anno (2027): scadenza delle prime 5 rate rispettivamente al 31/03/2027, 31/05/2027, 31/07/2027, 30/09/2027, 30/11/2027;
-          Le rate successive dalla sesta in poi: scadenza il 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 di ogni anno successivo a partire dal 2028.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Decadenze (cosa accade se non pago, se pago parzialmente, o se pago in ritardo?) A norma dell’art. 1 co. 95 L. n. 199/2025, la decadenza dalla rottamazione avviene nel caso di mancato o insufficiente versamento:
a)       Dell’unica rata scelta dal contribuente per effettuare il pagamento;
b)      Di due rate, anche non consecutive, del piano di rateizzazione;
c)       Dell’ultima rata del piano di rateizzazione;
con una tolleranza (per eventuale tardivo versamento) di 5 giorni, ma soltanto nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), così come previsto dall’art. 10 co. 2 bis D.L. n. 38/2026 coordinato con la L. di conversione n. 88/2026.

Conseguenze della decadenza (cosa accade concretamente al debito residuo che non ho pagato?) Qualora si verifichino le condizioni della decadenza, si perde il beneficio previsto dalla rottamazione (ossia la possibilità di stralciare le voci sopra descritte): riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione, recupero che prosegue a cura dell’Ade-R (Agenzia delle Entrate Riscossione), ed i versamenti eventualmente effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

 

 

Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2026, 11:25

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot